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Italo di Cocco - Presidente Fipe Confcommercio: «QUESTA LEGGE È UNA BUONA MEDIAZIONE»
giovedì 29 luglio 2010
Il Senato ha approvato il 28 luglio il Disegno di Legge in materia di sicurezza stradale,
che entrerà in vigore presumibilmente il 30 luglio 2010, il giorno dopo quello di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Due sono gli articoli che incidono direttamente sulle imprese rappresentate: l'art. 53
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di
alcol) e l'art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore
notturne)
Nello specifico:
(art. 53 )
ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA (IL GIORNO DOPO QUELLO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.):
- Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, di cui sopra.
(art. 54)
ENTRATA IN VIGORE IMMEDIATA (IL GIORNO DOPO QUELLO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.):
- Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
- Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la "somministrazione non assistita" di bevande alcoliche e analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6;
- Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria
- tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.
ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA (DAL TERZO MESE SUCCESSIVO AL GIORNO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.):
- Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell'assunzione di alcolici.
«Il nuovo codice della strada rappresenta un buon punto di equilibrio che tutela il divertimento sicuro e la salvaguardia della vita umana. Aver posticipato alle tre di notte l'inizio del divieto di alcol significa non rovinare la festa di chi vuol trascorrere una serata spensierata, ma nello stesso tempo dare un limite a chi vorrebbe solo trasgredire. La nuova legge è già un passo avanti rispetto a prima».
E' quanto commentato dal Presidente Fipe Provinciale Italo Di Cocco.
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